LA CORTE DI APPELLO 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di
G. A. nato a B. (Vicenza) il 28 luglio 1982. 
    Rilevato che alla  odierna  udienza  il  difensore  del  predetto
imputato ha insistito nella eccezione  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 569 cpp nella parte in cui prevede  la  trasmissione  degli
atti al giudice competente per l'appello anziche'  a  quello  che  ha
emesso la sentenza annullata dalla S. C.  privandosi  l'imputato  del
diritto al contraddittorio e a un grado del giudizio, rilevato che il
PG si e' rimesso, la Corte osserva quanto segue. 
    Occorre in fatto ricordare lo svolgimento del presente processo. 
    In accoglimento di richiesta dal  PM  il  GIP  del  Tribunale  di
Biella ha emesso nei confronti del G. decreto penale di condanna  (in
data  5  agosto  2010  e  depositato  in  data  6  agosto  2010)  per
l'imputazione di cui all'art. 186 comma 2 lett. a d.lgs. n.  285/1992
per avere guidato  il  veicolo  targato  VD,  in  stato  di  ebbrezza
alcolica con un tasso alcolemico accertato a mezzo etilometro pari  a
1.10 e g/1 (primo esame) e g. 1,12 g/1 (secondo esame). 
    Senza che il decreto fosse notificato al G., il GIP biellese  con
missiva 6-8.11.2010 ha richiesto al  PM  parere  circa  la  immediata
pronuncia di sentenza ex art. 129 cpp dopo  l'emissione  del  decreto
penale di condanna «essendo nelle more  intervenuta  depenalizzazione
del reato per cui si procede». 
    Il PM con atto 9 novembre 2010 ha espresso parere favorevole alla
pronuncia di sentenza  ex  art.  129  CPP  «essendo  sopravvenuta  la
depenalizzazione della fattispecie». 
    Per questo motivo il GIP con sentenza ex art. 129 cpp in data  15
novembre 2010 ha revocato il decreto penale di condanna 5-6/8/2010  e
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G. A. in  ordine
alla contravvenzione in rubrica perche'  il  fatto  non  e'  previsto
dalla legge come reato. 
    Avverso tale sentenza  ha  proposto  ricorso  per  Cassazione  il
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di  Torino  rilevando
come la depenalizzazione fosse intervenuta con  riferimento  a  tassi
alcolemici inferiori a g/l0,80. 
    Con  sentenza  in  data  27  ottobre  2011  a  Suprema  Corte  di
Cassazione ha annullato la predetta sentenza ex art. 129 cpp del  GIP
di Biella osservando che al G. A. era contestato di avere guidato con
un tasso alcolemico accertato a mezzo etilometro con due  misurazioni
successive pari a g/l1,10 e g/l1,2  predetti,  che  a  seguito  della
legge  29  luglio  2010  n.  120  era  intervenuta   depenalizzazione
esclusivamente dell'ipotesi meno grave di guida in stato di  ebbrezza
[art. 186 a) CdS] di guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8, che dunque doveva essere annullata la  sentenza  per
procedersi nei confronti del G. per il reato di cui all'art.  186  b)
che comprende la  ipotesi  in  cui  sia  stato  accertato  un  valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore
a 1,5 g/1, che il rinvio doveva essere  indirizzato  al  giudice  che
sarebbe stato competente per l'appello ai sensi  dell'art.  569  u.c.
cpp. 
    A seguito di decreto a citazione per il giudizio di  appello,  il
difensore dell'imputato ha eccepito la illegittimita'  costituzionale
dell'art. 569 cpp nella parte in cui prevede  la  trasmissione  degli
atti al giudice competente per l'appello anziche'  a  quello  che  ha
emesso la sentenza annullata dalla  S.C.  privandosi  l'imputato  del
diritto al contraddittorio e a un grado del giudizio.  Il  PG  si  e'
rimesso. 
    Tutto cio' premesso, la questione appare a questa Corte rilevante
e non manifestamente infondata. 
    La questione e' rilevante perche' questa Corte quale  giudice  di
rinvio e' chiamata  ad  applicare  l'art.  569  u.c.  cpp  della  cui
costituzionalita' si dubita. 
    La questione non e' manifestamente infondata se formulata con  le
precisazioni che seguono. 
    I  parametri  di  costituzionalita'  violati   sono   ravvisabili
segnatamente nell'art. 3.1 Cost.  (principio  di  uguaglianza),  24.2
Cost. (diritto di difesa). 
    Dalla narrativa che precede si rileva che nel caso  concreto,  in
applicazione del disposto dell'art. 569 u.c. cpp l'imputato, si trova
concretamente - e senza  che  cio'  sia  dipeso  da  una  sua  scelta
processuale  e  nemmeno  da  una  sua  negligenza   o   trascuratezza
processuale - ad essere privato di  un  grado  di  giudizio  e  della
facolta' di optare per i riti premiali. 
    Cio' dipende, a ben vedere, dal fatto che l'art.  569  u.c.  cpp,
nel prevedere il rinvio, nel  caso  di  annullamento  della  sentenza
impugnata direttamente per  Cassazione,  al  giudice  competente  per
l'appello, non fa eccezione per il caso che la sentenza non sia stata
pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio
(dibattimento, giudizio abbreviato). 
    Il sacrificio imposto all'imputato nel caso  de  quo  non  sembra
trovare  giustificazione  in   condotte   processuali   dell'imputato
volontarie o comunque attribuibili a sua trascuratezza, e non  sembra
giustificato in base a contrapposte esigenze di tutela di  valori  di
rango costituzionale. 
    La prospettabile violazione sia dell'art. 3.1 Cost. che dell'art.
24.2 Cost. si ravvisa (facendosi riferimento in proposito ai principi
enucleati dalla Corte costituzionale nel dichiarare la illegittimita'
costituzionale della contestazione suppletiva ex art. 517 cpp con  le
sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012) in cio' che, nell'ipotesi
in cui la sentenza annullata non sia stata  pronunciata  in  esito  a
giudizio, il meccanismo processuale di  cui  all'art.  569  u.c.  cpp
comporta: 
        un trattamento deteriore rispetto ai casi in  cui  e'  invece
consentitoall'imputato optare  per  la  rinuncia  al  contraddittorio
dibattimentale per adire un rito premiale o viceversa  rinunciare  ai
riti  premiali  per  avvalersi  delle  garanzie  del  contraddittorio
dibattimentale, che non sembra trovare  giustificazione  in  condotte
processuali  del  giudicabile  ne'  nella  tutela   di   contrapposti
interessi di rango costituzionale; e cosi' pure 
        ingiustificato sacrificio al diritto di difesa nella sua piu'
ampia estensione che comprende la facolta' di adire a ragion veduta i
riti premiali o viceversa di rinunciarvi in favore delle  piu'  ampie
garanzie e possibilita' difensive del contraddittorio dibattimentale. 
    Non si ravvisano nel sistema  soluzioni  interpretative  tali  da
riportare l'imputato nella pienezza delle  alternative  difensive  di
cui viene privato dal meccanismo  normativo  della  cui  legittimita'
costituzionale si dubita. 
    In particolare non sembra  percorribile  la  soluzione,  indicata
dalla  difesa  in  alternativa  alla  eccezione   di   illegittimita'
costituzionale, della declaratoria di  nullita'  ex  art.  604.4  cpp
della sentenza annullata dalla S.C. 
    Tale soluzione, che  in  concreto  riporterebbe  il  giudizio  al
giudice di primo grado, non e' percorribile poiche' si tradurrebbe in
una mancata osservanza dei principi fissati dall'art. 627, comma 1  e
comma 4, cpp, in tema di giudizio di rinvio dopo annullamento.