LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di G. A. nato a B. (Vicenza) il 28 luglio 1982. Rilevato che alla odierna udienza il difensore del predetto imputato ha insistito nella eccezione illegittimita' costituzionale dell'art. 569 cpp nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello anziche' a quello che ha emesso la sentenza annullata dalla S. C. privandosi l'imputato del diritto al contraddittorio e a un grado del giudizio, rilevato che il PG si e' rimesso, la Corte osserva quanto segue. Occorre in fatto ricordare lo svolgimento del presente processo. In accoglimento di richiesta dal PM il GIP del Tribunale di Biella ha emesso nei confronti del G. decreto penale di condanna (in data 5 agosto 2010 e depositato in data 6 agosto 2010) per l'imputazione di cui all'art. 186 comma 2 lett. a d.lgs. n. 285/1992 per avere guidato il veicolo targato VD, in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico accertato a mezzo etilometro pari a 1.10 e g/1 (primo esame) e g. 1,12 g/1 (secondo esame). Senza che il decreto fosse notificato al G., il GIP biellese con missiva 6-8.11.2010 ha richiesto al PM parere circa la immediata pronuncia di sentenza ex art. 129 cpp dopo l'emissione del decreto penale di condanna «essendo nelle more intervenuta depenalizzazione del reato per cui si procede». Il PM con atto 9 novembre 2010 ha espresso parere favorevole alla pronuncia di sentenza ex art. 129 CPP «essendo sopravvenuta la depenalizzazione della fattispecie». Per questo motivo il GIP con sentenza ex art. 129 cpp in data 15 novembre 2010 ha revocato il decreto penale di condanna 5-6/8/2010 e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G. A. in ordine alla contravvenzione in rubrica perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino rilevando come la depenalizzazione fosse intervenuta con riferimento a tassi alcolemici inferiori a g/l0,80. Con sentenza in data 27 ottobre 2011 a Suprema Corte di Cassazione ha annullato la predetta sentenza ex art. 129 cpp del GIP di Biella osservando che al G. A. era contestato di avere guidato con un tasso alcolemico accertato a mezzo etilometro con due misurazioni successive pari a g/l1,10 e g/l1,2 predetti, che a seguito della legge 29 luglio 2010 n. 120 era intervenuta depenalizzazione esclusivamente dell'ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza [art. 186 a) CdS] di guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8, che dunque doveva essere annullata la sentenza per procedersi nei confronti del G. per il reato di cui all'art. 186 b) che comprende la ipotesi in cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/1, che il rinvio doveva essere indirizzato al giudice che sarebbe stato competente per l'appello ai sensi dell'art. 569 u.c. cpp. A seguito di decreto a citazione per il giudizio di appello, il difensore dell'imputato ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 569 cpp nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello anziche' a quello che ha emesso la sentenza annullata dalla S.C. privandosi l'imputato del diritto al contraddittorio e a un grado del giudizio. Il PG si e' rimesso. Tutto cio' premesso, la questione appare a questa Corte rilevante e non manifestamente infondata. La questione e' rilevante perche' questa Corte quale giudice di rinvio e' chiamata ad applicare l'art. 569 u.c. cpp della cui costituzionalita' si dubita. La questione non e' manifestamente infondata se formulata con le precisazioni che seguono. I parametri di costituzionalita' violati sono ravvisabili segnatamente nell'art. 3.1 Cost. (principio di uguaglianza), 24.2 Cost. (diritto di difesa). Dalla narrativa che precede si rileva che nel caso concreto, in applicazione del disposto dell'art. 569 u.c. cpp l'imputato, si trova concretamente - e senza che cio' sia dipeso da una sua scelta processuale e nemmeno da una sua negligenza o trascuratezza processuale - ad essere privato di un grado di giudizio e della facolta' di optare per i riti premiali. Cio' dipende, a ben vedere, dal fatto che l'art. 569 u.c. cpp, nel prevedere il rinvio, nel caso di annullamento della sentenza impugnata direttamente per Cassazione, al giudice competente per l'appello, non fa eccezione per il caso che la sentenza non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio (dibattimento, giudizio abbreviato). Il sacrificio imposto all'imputato nel caso de quo non sembra trovare giustificazione in condotte processuali dell'imputato volontarie o comunque attribuibili a sua trascuratezza, e non sembra giustificato in base a contrapposte esigenze di tutela di valori di rango costituzionale. La prospettabile violazione sia dell'art. 3.1 Cost. che dell'art. 24.2 Cost. si ravvisa (facendosi riferimento in proposito ai principi enucleati dalla Corte costituzionale nel dichiarare la illegittimita' costituzionale della contestazione suppletiva ex art. 517 cpp con le sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012) in cio' che, nell'ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio, il meccanismo processuale di cui all'art. 569 u.c. cpp comporta: un trattamento deteriore rispetto ai casi in cui e' invece consentitoall'imputato optare per la rinuncia al contraddittorio dibattimentale per adire un rito premiale o viceversa rinunciare ai riti premiali per avvalersi delle garanzie del contraddittorio dibattimentale, che non sembra trovare giustificazione in condotte processuali del giudicabile ne' nella tutela di contrapposti interessi di rango costituzionale; e cosi' pure ingiustificato sacrificio al diritto di difesa nella sua piu' ampia estensione che comprende la facolta' di adire a ragion veduta i riti premiali o viceversa di rinunciarvi in favore delle piu' ampie garanzie e possibilita' difensive del contraddittorio dibattimentale. Non si ravvisano nel sistema soluzioni interpretative tali da riportare l'imputato nella pienezza delle alternative difensive di cui viene privato dal meccanismo normativo della cui legittimita' costituzionale si dubita. In particolare non sembra percorribile la soluzione, indicata dalla difesa in alternativa alla eccezione di illegittimita' costituzionale, della declaratoria di nullita' ex art. 604.4 cpp della sentenza annullata dalla S.C. Tale soluzione, che in concreto riporterebbe il giudizio al giudice di primo grado, non e' percorribile poiche' si tradurrebbe in una mancata osservanza dei principi fissati dall'art. 627, comma 1 e comma 4, cpp, in tema di giudizio di rinvio dopo annullamento.